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Skills Consulting srl

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Apprendistato

L'apprendistato è un contratto a tempo indeterminato, riservato a chi non ha ancora compiuto i 30 anni di età (29 anni e 364 giorni), finalizzato all'occupazione giovanile e al primo inserimento lavorativo. 

 

Tale politiva attiva si caratterizza per il contenuto formativo, infatti l'azienda ha obbligo di formare l'apprendista relativamente alle competenze pratiche e le conoscenze tecnico-professionali attraverso un'attività formativa che va ad aggiungersi alle competenze acquisite in ambito scolastico-universitario o ricerca. 

 

Il contratto di apprendistato ha una durata minima di 6 mesi, fatta eccezione per le attività stagionali, e una durata massima di 3 anni.

Tra le possibili tipologie di inserimento:


- IL CONTRATTO DI APPRENDISTATO PER LA QUALIFICA E IL DIPLOMA PROFESSIONALE;

Questa tipologia di apprendistato permette, al giovane, di acquisirne una qualifica professionale triennale- valida anche ai fini dell'assolvimento dell'obbligo di istruzione- o un diploma professionale.

Questo percorso formativo si rivolge ai giovani tra i 15 e i 25 anni.
La durata del controtto dipende dalla qualifica o dal diploma da conseguire, ma non può comunque superare i 3 anni ( 4 nel caso di diploma quadriennale regionale);


- IL CONTRATTO DI APPRENDISTATO PROFESSIONALIZZANTE;
​Riservato ai giovani tra i 18 ed i 29 anni, questo tipo di apprendistato permette di imparare un mestieri attraverso la formazione sul lavoro. 

Allo stesso tempo consente di conseguire una qualifica professionale stabilita dai CCNL.

Per i giovani in possesso di una qualifica professionale, conseguita ai sensi del decreto legilativo 226/2005, il contratto di apprendistato professionalizzante o di mestiere può essere stipulato a partire dal diciassettesimo anno di età. 
La durata del contratto è determinata dai CCNL in base alla qualifica da conseguire; in ogni caso non deve superare i 3 anni  (5 per gli artigiani).

All'apprendista viene corrisposto un vero e proprio stipendio;

 


- IL CONTRATTO DI APPRENDISTATO DI ALTA FORMAZIONE E RICERCA.

Riservato ai giovani tra i 18 (17 se sei in possesso di diploma di qualifica professionale) e i 29 anni, questo tipo di apprendistato permette, grazie alla collaborazione tra imprese, istituzioni scolastiche ed università, di lavorare e al contempo:

- conseguire un diploma di istruzione secondaria superiore, una laurea, un master o un dottorato di ricerca
- svolgere attività di ricerca e di praticantato per l'accesso alle professioni che hanno un ordine professionale o per esperienze professionali
- acquisire il certificato di specializzazione tecnica superiore
La durata del contratto è variabile, sulla base del titolo di studio da conseguire.
Il livello di inquadramento contrattuale della risorsa non potrà essere inferiore di due livelli rispetto a quello del lavoratore che svolge la sua stessa mansione.

Al termine del periodo di formazione, l'impresa stabilirà se proseguire il rapporto di lavoro oppure recedere, fornendo il preavviso secondo i termini stabiliti dal contratto collettivo.

Il contratto di apprendistato, inoltre, prevede un’aliquota contributiva agevolata per tutta la sua durata.
Per le aziende fino a 9 dipendenti è prevista un’ aliquota contributi per il datore di lavoro così suddivisa:

1° anno 3,11%, 2° anno 4,61%, dal 3° anno 11,61% e un’aliquota contributi a carico del dipendente del 5,84%.

Per le aziende con più di 9 dipendenti è prevista un’ aliquota contributi per il datore di lavoro dell’11,61% per tutti e 3 gli anni e un’aliquota contributi a carico del dipendente del 5,84%.

È bene ricordare, inoltre, che, attualmente, esiste la possibilità, per i datori di lavoro, di poter assumere attraverso un contratto di apprendistato professionalizzante, in deroga ai limiti d’età, e dunque soggetti con età superiore a 29 anni (intesi come 29 anni e 364 giorni), anche chi è titolare di un trattamento di disoccupazione.

Il contratto d’apprendistato professionalizzante per i soggetti percettori di trattamento di disoccupazione s’intende legittimamente stipulato solo se la domanda del trattamento di disoccupazione sarà stata accolta e la prestazione avrà cominciato la sua effettiva decorrenza.

Per maggiori informazioni scrivici a:

info@skillsconsultinglavoro.it

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